VISTO l’articolo 5, comma 8, dei decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
VISTA la nota 32937 del 06/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 che, per l’appunto, ha abrogato l’istituto dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute;
VISTO l’art. 35 del CCNL 18/01/2024;
CONSIDERATO che il D.L. n. 95/2012 all’articolo 5 c. 8, ha posto l’obbligo di fruire le ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando quanto disposto dal CCNL29/11/2007, in particolare l’art. 19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7 luglio 2012;
VISTA la legge di Stabilità per il 2013, art. 1 comma 54, in cui si dispone che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di usufruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell’anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;
In allegato la Circolare completa
da Susi Grussu
Personale amministrativo