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Circolare 375

Inserimento “capolavoro” piattaforma UNICA

Inserimento "capolavoro" piattaforma UNICA

Utente Alessio Atzei

da Alessio Atzei

Docente e funzione strumentale

Facendo seguito alla circolare n.362 e alla nota MIM prot. n. A00DGSIP n.1616 del 17.5.2024 recante le istruzioni operative per il caricamento del “capolavoro” e a cui si rimanda per un’attenta lettura, si evidenziano qui alcuni aspetti:

  • “Lo studente, entro il termine delle attività didattiche di ogni anno scolastico, alla fine delle lezioni, dovrà individuare almeno un capolavoro. L’ulteriore capolavoro, al massimo due, potrà essere inserito entro il termine dell’anno scolastico (31 agosto) anche per valorizzare eventuali esperienze realizzate nel corso del periodo estivo”
  • “Nell’ottica dell’esercizio critico dell’azione valutativa, lo studente agirà in prima persona e in autonomia, sebbene possa essere coadiuvato e consigliato nel processo di autovalutazione da adulti di riferimento come il docente tutor. Si chiede pertanto, ai docenti tutti, e in particolare i Docenti tutor di invitare gli studenti a immaginare questo momento di selezione e riflessione non come «un più da fare» ma come la costruzione di una «pagina» personale che li aiuti alla definizione di sè stessi; un lasciare un’impronta di ciò che si è, a sé stessi e a chi è chiamato ad orientarli, un prodotto da rileggere e su cui riflettere, per mezzo del quale comprendersi meglio, per tutto il proprio percorso di crescita. Il caricamento di almeno un capolavoro per anno scolastico rappresenta un’operazione che offre allo studente la possibilità di ragionare criticamente sulle attività svolte e di acquisire maggiore consapevolezza delle competenze sviluppate, rappresentando dunque un’importante opportunità di riflessione per lo studente.”

Infine, in riferimento all’esame di stato la nota precisa:

  • E’ opportuno, infine, precisare che Il capolavoro non è oggetto del colloquio di esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e non va a confluire direttamente nel Curriculum dello studente, di cui tiene conto la Commissione nello svolgimento del colloquio. In base all’art. 22, c. 1 dell’O.M. n. 55/2024 (Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023/2024) «Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente». In sede d’esame, dunque, il candidato mette a disposizione della Commissione il Curriculum dello studente, il cui contenuto è dettagliato dall’art. 21 del D. Lgs. n. 62/2017 e il cui modello è stato adottato con D.M. n. 88/2020.

In allegato la circolare completa.

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