Descrizione
Come riportato nella circolare 353 si allega al seguente documento il regolamento di divieto di fumo a scuola e i verbali per le infrazioni.
Allegati
Ulteriori informazioni
Riferimenti normativi
• Art. 32 della Costituzione italiana
• Legge 11 novembre 1975, n. 584 “divieto di fumare in determinati locali pubblici”
• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995;
• Circolare del Ministro della Sanità del 28 marzo 2001 “interpretazione ed
applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo”;
• Legge 448 del 28 dicembre 2001, art. 52, comma 20
• Legge 16 gennaio 2003, n. 3 art. 51 (tutela della salute dei non fumatori);
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 “attuazione
dell’art. 51 comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 7
della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori”;
• Accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16 dicembre 2004 (procedure per
l’accertamento delle infrazioni e modulistica);
• Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute “indicazioni interpretative e
attuazione dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della Legge 16
gennaio 2003 sulla tutela della salute dei non fumatori”;
• Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge finanziaria 2005), art. 1, comma 189 “le
sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumo previste dall’art. 51, comma
7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono aumentate del 10 %;
• Legge 18 marzo 2008, n. 75 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro
dell’Organizzazione mondiale della Sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a
Ginevra il 21 maggio 2003”;
• D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 “Tutela della salute nelle scuole”
Comma 1 - il divieto di fumo è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle
istituzioni scolastiche statali e paritarie;
Comma 2 – è vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle
Istituzioni Scolastiche statali e paritarie…;
Comma 3 – chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al
comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all’art. 7 della
Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni;
comma 4 – i proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal comma 3
del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all’entrata del Bilancio
dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero della Salute, per
il potenziamento dell’ attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall’utilizzo delle
sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate
alla riduzione del rischio di induzione al tabagismo;
• Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 (invito alle scuole di dare attuazione all’art.
4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013,
n.128).